FRANCHIGIA ASSICURAZIONE
Sezione di Autoage sulla Sicurezza stradale - martedì 22 maggio 12 - 06:40

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Franchigia assicurazione

La franchigia assicurativa è una clausola del contratto di assicurazione che indica la parte dell'eventuale danno che sarà a carico dell'assicurato. La franchigia è pertanto quella parte del danno che non viene coperta dalla polizza assicurativa. La franchigia è indicata nel contratto assicurativa sotto forma di franchigia a importo fisso (es. 500 euro) o franchigia in percentuale sul valore del danno (es. 10%). In caso di contratti bonus-malus, la franchigia indica l'importo del risarcimento economico che l'assicurato è tenuto a rimborsare alle compagnie assicurative quando causa un sinistro. La compagnia assicurativa provvede a risarcire il danno coperto dalla franchigia ai soggetti danneggiati riaddebitando l'onere all'assicurato. Nel caso delle polizze Kasko o furto-incendio la franchigia indica la soglia di partenza dell'indennizzo. La franchigia nei contratti di assicurazione ha i seguenti vantaggi e svantaggi.

  • Premio inferiore. La franchigia consente all'assicurato di ridurre il premio assicurativo della polizza accettando in cambio di provvedere da sé al rimborso dei danni entro un determinato importo.
  • Evita risarcimenti per piccoli sinistri. La franchigia consente alle compagnie assicurative di eliminare le richieste di risarcimento per piccoli importi, attribuendo all'automobilista l'onere di risarcire i piccoli danni provocati dai sinistri. Se, infatti, il valore del danno è inferiore o di poco inferiore al valore della franchigia, l'assicurato avrà la convenienza a pagare il danno alla parte lesa senza coinvolgere la propria compagnia di assicurazione. In tal modo, inoltre, evita anche di far salire la classe di merito della propria polizza auto. La franchigia spinge gli assicurati a prestare una maggiore attenzione per evitare i piccoli incidenti (moral hazard).

Per effetto dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969 il danneggiato ha diritto ad ottenere il totale risarcimento anche in caso di franchigia. Il rapporto contrattuale tra compagnia ed assicurato viene regolato in un momento successivo.





 
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